- ROMA - La Corte di Cassazione ha messo i paletti alle competenze degli ''aiuti vigili'', che molti sindaci vorrebbero estendere a dismisura. Con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016, pubblicata il 16 febbraio ha infatti stabilito che mentre i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico possono elevare multe agli autoveicoli solo con riguardo alle corsie riservate ai mezzi pubblici, gli ausiliari della sosta devono limitare il proprio raggio d'azione alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu. In caso di reciproci ''sconfinamenti'', i verbali sono nulli, e questo indipendentemente o meno da delibere comunali che ne amplino i poteri. Nel caso specifico i giudici hanno annullato una sanzione per divieto di sosta che era stata elevata a Torino da un ispettore della società di trasporti GTT, e questo nonostante fosse stato espressamente autorizzato con delibera ''anche ad accertare le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale''. Si legge nella decisione della Corte: ''Poiché la violazione concerneva la sosta su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, si è ritenuto che l'accertamento potesse essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico''. In particolare riguardo al raggio d'azione degli ausiliari della sosta, nella decisione la Corte ha chiarito che le loro competenze sono limitate ''alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure connesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu''.
La sentenza interpreta in maniera più restrittiva la materia che era stata già oggetto in passato di pronunciamenti non univochi da parte della stessa Cassazione e di un chiarimento da parte del Ministero dell'interno (Circolare del 25/5/1999): alla luce di tali contrasti, la Seconda Sezione Civile ha ritenuto di ''dover dare continuità e prevalenza all'orientamento di cui alla sentenza n. 551 del 2009''.