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Martina Rossi: Cassazione, è corretta la motivazione, fuggiva da stupro

'Ragionamento giudici di merito non contraddetto'

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Dalla disamina degli elementi, "i giudici del rinvio traggono motivatamente il convincimento che l'unica verità processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale. Il ragionamento" della "corte di merito "appare da un lato assolutamente corretto sul piano metodologico, dall'altro non viene contraddetto quantomeno in modo decisivo e insanabile, dagli elementi valutativi di segno contrario opposti dai ricorrenti". Così la Cassazione nella motivazione della sentenza con cui lo scorso 7 ottobre, per la morte della studentessa genovese Martina Rossi ha confermato la condanna a tre anni per tentato stupro di gruppo ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi.
    Martina morì il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca dove era in vacanza: aveva 20 anni.
    I due imputati, residenti a Castiglion Fibocchi, nell'Aretino, erano in vacanza nello stesso albergo. La loro difesa ha sostenuto che la ragazza si suicidò, facendo leva in particolare sulla testimonianza della cameriera spagnola Francisca Puga Perova, unica testimone oculare dell'accaduto, che riferì di aver visto la ragazza cadere dopo aver "preso lo slancio". La Cassazione ritiene però "logicamente ineccepibile" la valutazione dei giudici di merito laddove mette in discussione la percezione della testimone sul punto del balcone da cui cadde Martina e le modalità, a causa del suo punto di osservazione, laterale e non di fronte. Le stesse modalità della caduta della giovane, definita a candela dai consulenti, "collidono secondo la corte fiorentina" con quanto riferito dalla cameriera, evidenziando così che la testimone "trasse conclusioni non tanto descrittive quanto eminentemente valutative".
    La Cassazione definisce poi "meramente congetturale" l'ipotesi subordinata, qualificata come 'terza verità' dai giudici del rinvio secondo la quale Martina sarebbe precipitata a causa di un malore". Più in generale la Suprema corte rileva che i motivi del ricorso di natura sostanziale dei due imputati sono "tutte lagnanze inammissibili", perchè tentano di "sollecitare una rivalutazione a 360 gradi del materiale probatorio non consentita nel giudizio" di Cassazione "laddove, come nella specie, la sentenza impugnata risulta esente da macroscopici vizi logici o da evidenti carenze o contraddizioni". (ANSA).
   

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