ll Tar della Liguria ha respinto la
richiesta di sospendere gli atti di accertamento
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 dopo il
ricorso di sette vigili del fuoco.
"Nella fase cautelare appare preminente l'interesse pubblico
alla salute (articolo 32 della Costituzione) in funzione del
quale è stato pensato l'obbligo vaccinale", spiegano i giudici
amministrativi nelle motivazioni dell'ordinanza pubblicata oggi.
I pompieri ricorrenti contro il Ministero dell'Interno
contestavano "la sospensione del diritto di svolgere l'attività
lavorativa e della retribuzione sino all'avvio o al
completamento dell'obbligo vaccinale, o alla somministrazione
della dose di richiamo, salvo la conservazione del posto di
lavoro".
ll Tar della Liguria ha deciso di "non discostarsi" da
quanto previsto per gli obblighi vaccinali dei sanitari che
"appaiono replicabili anche in relazione ai lavoratori del
comparto sicurezza, i quali svolgono attività caratterizzate da
una dimensione di cura e tutela che rende inevitabile una
generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno
della collettività di riferimento".
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