La Prefettura non può togliere
alloggio, vitto e vestiario in un centro di accoglienza a un
richiedente protezione internazionale che si allontana dalla
struttura di cui è ospite violando la quarantena disposta dalle
norme anti Covid. Lo ha ribadito il Tar della Liguria nella
sentenza con cui ha annullato la revoca disposta dalla
Prefettura di Genova e accolto il ricorso di un cittadino
senegalese che usufruiva delle misure di accoglienza presso un
Cas gestito da una fondazione genovese.
Il richiedente protezione internazionale aveva fatto ricorso
contro il Ministero dell'Interno impugnando il provvedimento
della Prefettura di Genova che gli toglieva le misure di
accoglienza, in quanto "come segnalato dai gestori, lo straniero
si era ripetutamente allontanato dalla struttura durante il
periodo di quarantena obbligatoria a cui era sottoposto".
L'interessato si era difeso precisando di essersi allontanato
"in due occasioni, per recarsi al lavoro e per sottoporsi alla
seconda dose" della vaccinazione anti-Covid.
"Valgono i principi della Corte di giustizia dell'Unione europea
- spiega il Tar - Uno Stato della Ue non può prevedere una
sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le
condizioni materiali di accoglienza, relative all'alloggio, al
vitto o al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il
richiedente protezione della possibilità di soddisfare le sue
esigenze più elementari. Si possono prevedere altre sanzioni che
producano effetti meno radicali come la sua collocazione in una
parte separata del centro di accoglienza, con divieto di
contatto con residenti del centro, o il suo trasferimento in un
altro centro di accoglienza o in un altro alloggio".
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