In caso di rumori e disagi creati
dalla movida notturna nel centro storico di Genova, il "gestore
del locale non può vigilare e intervenire nei confronti delle
persone che fanno schiamazzi o disturbano nella pubblica via
fuori dal suo esercizio commerciale". È uno dei motivi con cui
il Tar della Liguria ha bocciato le ordinanze anti-movida
disposte nei confronti di due cocktail bar nel centro storico.
Il tribunale amministrativo regionale, oltre a ordinare al
Comune il primo risarcimento di 7.500 euro nei confronti di un
bar chiuso per un mese e poi riaperto con l'imposizione di
orario serale ridotto, ha disposto un risarcimento per un altro
locale, stimando una "perdita di ricavi conseguibili nel periodo
di chiusura dell'esercizio e di riduzione dell'orario per un
importo di 4.500 euro.
"Il Comune si è limitato a descrivere gli inconvenienti
cagionati dal fenomeno della movida notturna che la presenza del
locale della ricorrente, insieme agli altri esercizi della zona,
contribuirebbe a favorire, senza evidenziare responsabilità del
gestore al riguardo, poiché non è stata indicata l'esistenza di
fonti di disturbo all'interno del locale o negli spazi esterni
di eventuale pertinenza dello stesso, ma esclusivamente nella
pubblica via antistante tale esercizio, in un contesto spaziale
estraneo al dovere di vigilanza del gestore - spiega il Tar
nella sentenza che stabilisce il risarcimento danni di 4.500
euro per un bar - A tale riguardo, la difesa comunale richiama
il regolamento di polizia urbana, in forza del quale è fatto
obbligo a titolari e gestori di esercizi pubblici di
somministrazione "di vigilare affinché all'uscita dei locali i
frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare
rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie" notturne, ma
tale previsione non può comportare anche l'obbligo né la
legittimazione del gestore ad intervenire nei confronti delle
persone, provenienti o meno dal suo locale, che stazionino nella
pubblica via".
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