Una maestra può essere riammessa nelle graduatorie provinciali di supplenza del personale docente anche se ha dichiarato un falso voto di diploma magistrale di 70/100 invece di riportare i voti per singole materie. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso della supplente e annullato la sua esclusione dalle graduatorie disposta dall'Ufficio scolastico regionale della Liguria, ambito di Genova.
"L'esclusione era basata su norme ministeriali secondo cui "fatte salve le responsabilità penali, è escluso dalle graduatorie l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità" - spiega il Tar - Ciò dopo l'esito negativo delle verifiche effettuate dalla scuola sui voti del diploma triennale di scuola magistrale". La ricorrente aveva indicato una votazione di 70/100, "laddove il diploma non riporta la votazione complessiva, ma i voti per singole materie".
"Nel caso di specie si dibatte soltanto dell'esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza per l'esistenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità sul titolo di accesso - sottolinea il Tar - La normativa non è intesa a sanzionare la falsità di dichiarazioni irrilevanti rispetto al conseguimento di un determinato beneficio (l'ammissione alla graduatoria). È pacifico e non contestato che la ricorrente fosse in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento, titolo prescritto per l'accesso alla graduatoria, mentre la oggettiva non corrispondenza del punteggio dichiarato rispetto a quello conseguito avrebbe giustificato - al più - la rideterminazione del punteggio e della posizione. Ma ciò va escluso: l'ordinanza ministeriale prevede che "qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8 punti". Nel caso in questione, il titolo riporta i voti in decimi per singole materie, ma non il punteggio finale in sessantesimi o in centesimi: "la falsa dichiarazione sarebbe risultata addirittura controproducente per la ricorrente, quindi va escluso il dolo, da qui l'illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie provinciali". (ANSA).