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Pedofilia: escono linee-guida Cei, obbligo morale denuncia

"No a presentazione esposto solo in caso opposizione vittima"

    E' stato pubblicato oggi un po' in sordina, sul sito della Conferenza episcopale italiana, il testo delle Linee Guida approvate dall'Assemblea generale dei vescovi italiani nel maggio scorso contro gli abusi, quando si era parlato, nella conferenza stampa finale, dell'introduzione dell'obbligo morale di denuncia. Le norme si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia e a tutti gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica. "Qualsiasi abuso sui fanciulli e sui più vulnerabili - scrivono i vescovi -, ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli".

    Il capitolo 5 è quello dedicato alle segnalazioni di presunti abusi sessuali e afferma: "Chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica". "La segnalazione non solo non esclude - aggiunge il testo - ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata".

    Gli altri punti principali del testo sono, Rinnovamento ecclesiale; protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili; ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime; responsabilizzazione comunitaria e formazione degli operatori pastorali; formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata; giustizia e verità; collaborazione con la società e le autorità civili; trasparenza e comunicazione.

    Dunque, è "necessario", sottolinea la premessa, "dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare", in tal senso "la vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità". Per quanto riguarda il cammino formativo e alla professione religiosa di seminaristi e candidati alla vita presbiterale e consacrata, è richiesta "una grande prudenza nei criteri di ammissione" con "grande attenzione" anche per la formazione permanente. "Nessun silenzio o occultamento - rimarca il testo che cita parole in proposito di papa Francesco - può essere accettato in tema di abusi". Per quanto riguarda le procedure canoniche in caso di presunto abuso sessuale commesso da parte di chierici nei confronti di minori, la descrizione delle procedure è dettagliata e parte dal principio che "nel suo discernimento il Vescovo o il Superiore competente terrà presente il primario interesse della sicurezza e tutela del minore".

    A tal fine, "ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la valutazione di ogni singolo caso concreto, il Vescovo o il Superiore competente, per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia, possono proibire all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale con minori, allontanare l'accusato dal ministero sacro o da un ufficio e compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo". Il chierico ritenuto colpevole degli abusi sarà comunque "accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale". Nei rapporti con le autorità civili viene introdotto il principio secondo cui "l'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile". Non si procederà però a presentare l'esposto "nel caso di espressa opposizione" da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali.

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