Il Tar di Lecce ha respinto il
ricorso cautelare di una dottoressa non vaccinata, della Asl di
Brindisi, che aveva impugnato i provvedimenti di sospensione dal
servizio senza retribuzione (del 5 luglio scorso) da parte della
Azienda sanitaria, e di sospensione dalla professione (del 13
luglio scorso) da parte dell'Ordine provinciale dei medici.
Nell'ordinanza i giudici spiegano che "non risulta che la
ricorrente, seppure inizialmente si fosse riservata di addurre
eventuali situazioni di incompatibilità con l'obbligo vaccinale,
valide a supportare il differimento o anche l'omissione dello
stesso, si sia attivata per produrre elementi concreti, atti a
comprovare quest'ultime, sicché il provvedimento di sospensione"
è da ritenersi "dovuto".
"Nella comparazione degli interessi coinvolti - si legge
nell'ordinanza - l'interesse pubblico sotteso alla normativa"
sull'obbligo vaccinale per i medici "si presenta sicuramente
prevalente". I giudici ricordano anche che "la ricorrente ha
comunque facoltà di sottoporsi all'obbligo vaccinale,
determinando così la cessazione degli effetti pregiudizievoli
lamentati".
La dottoressa è stata anche condannata al pagamento delle
spese processuali pari a complessivi mille euro.
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