ROMA -Meno stime e più consumi effettivi. Da gennaio 2017 le bollette dell’energia elettrica e del gas diventano più precise, grazie sia a tentativi di lettura più frequenti (con la registrazione di quelli non andati a buon fine), che alle nuove misure per la diffusione dell’autolettura. Inoltre, i gestori saranno obbligati a emettere la bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato, altrimenti dovranno pagare ai clienti un indennizzo che va da 6 a 60 euro.
“Oltre tutte le regole che già tutelano il consumatore su questi aspetti, l’Autorità è di nuovo intervenuta per rafforzare ulteriormente alcuni aspetti particolarmente importanti per gli utenti finali, introducendo un pacchetto di nuove regole per migliorare il processo di fatturazione”, ha spiegato la professoressa Valeria Termini, componente del collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
A questo processo, “contribuiranno anche i nuovi contatori elettronici di seconda generazione di cui l’Autorità ha definito le caratteristiche funzionali e che gradualmente verranno sostituiti dai distributori locali. Permetteranno ad esempio l’eliminazione delle code di fatturazione calcolate su misure stimate, procedure di cambio fornitura e di voltura più veloci ed efficienti, una disponibilità dei dati con informazioni aggiornate su base giornaliera, invece che l'odierna bimestrale”, ha aggiunto Termini.
Le nuove regole per la riduzione delle fatture miste (cioè quelle composte sia da letture effettive che da quelle stimate) ela rateizzazione obbligatoria per il venditore (anche nel mercato libero, nei casi di importi anomali o di mancato rispetto della periodicità di fatturazione), sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità per l’energia il gas e il sistema idricoin tema di fatturazione di periodo.
Per chi valgono le nuove misure
Le misure sono valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas e hanno l’obiettivo di migliorare il processo di fatturazione, rendendolo sempre più coerente ai reali consumi. Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la Tutela SIMILE e per il mercato libero (in questo caso con alcune possibilità di deroga).
Le nuove regole in tema di fatturazione inoltre rappresentano il primo passo delle condizioni contrattuali standard che saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard, differenziata solo nel livello di prezzo, che i venditori del mercato libero dovranno includere obbligatoriamente nel paniere delle proprie offerte, e che sarà definita con un prossimo documento di consultazione.
Cosa prevedono le nuove regole di fatturazione
Nel dettaglio, le nuove regole di fatturazione prevedono un ordine nell’utilizzo delle diverse tipologie di dati di misura da parte del venditore, che dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore, e solo dopo anche le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime messe a disposizione dal distributore.
Intensificato l’utilizzo dell’autolettura
Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, inoltre, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente - che non ha un misuratore abilitato alla telegestione o non è letto con dettaglio giornaliero - potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro quattro giorni lavorativi.
Inoltre, qualora nei confronti dei clienti che hanno misuratori abilitati alla telegestione o che sono letti con dettaglio giornaliero venissero emesse fatture basate su dati stimati per due mesi consecutivi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di effettuare l’autolettura, in questi casi il cliente del settore elettrico avrà diritto a un indennizzo di 10 euro a carico del distributore. Il venditore dovrà acquisire anche le autoletture pervenute attraverso un reclamo scritto o una segnalazione telefonica.
Meno stime e più autoletture, così si riducono le fatture miste
Per ridurre la presenza di fatture miste, nella bolletta contenente dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche dati stimati se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata in generale la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Il venditore poi potrà procedere al ricalcolo (il cosiddetto conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture. In generale, è previsto il divieto di fatturare consumi anticipati, cioè successivi alla data di emissione della fattura.
Indennizzo da 6 a 60 euro per i ritardi nell’emissione della bolletta
La fattura di gas e luce dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato. Se questo termine viene superato, il venditore dovrà automaticamente riconoscere al cliente, nella prima fattura utile, un indennizzocrescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo.
A questi indennizzi si possono poi sommare quelli già previsti in tema di fatturazione di chiusura.
Tempi più certi anche per le bollette di chiusura contratto
Già dallo scorso mese di giugno, sono in vigore poi delle misure con cui l’Autorità è intervenuta per garantire tempi certi per l’invio delle bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione. In particolare, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi otto giorni prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione (sei settimane dalla cessazione della fornitura) o entro due giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web. Se il venditore supera i termini previsti è obbligato a riconoscere al cliente, nella stessa fattura di chiusura, un indennizzo che va da quattro (da uno a dieci giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. Anche il distributore è obbligato a indennizzare, in specifiche situazioni, il cliente e il venditore per compensarli del disservizio. Il cliente, infatti, ha diritto a un ulteriore indennizzo di 35 euro nei casi in cui il distributore non metta a disposizione la lettura funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile perché il venditore possa emettere la fattura di chiusura, cioè entro 30 giorni dalla fine della fornitura.
Ampliato l’obbligo di rateizzazione
E’ stato poi ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori, anche nel mercato libero, ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista. Nel mercato libero sono consentite condizioni migliorative.
Per aumentare la consapevolezza del cliente circa i propri consumi è prevista poi l’intensificazione della frequenza nell’emissione delle fatture di elettricità e gas, che dovrà essere generalmente bimestrale per i piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori e per i punti del settore del gas naturale in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero.
Si interviene anche sulla disciplina della misura. Viene, infatti, aumentata per i contatori elettrici non telegestiti la periodicità di rilevazione dei dati di misura, rendendo obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (prima era uno all’anno), tentativo da reiterare nel caso sia fallito per due volte consecutive e siano assenti autoletture validate.
Avviato il procedimento per l’adozione dell’offerta standard
L’Autorità per l’Energia ha anche avviato il procedimento per l’adozione della regolazione in tema di offerta standard. Le nuove regole di fatturazione sono infatti un primo passo verso la stesura del corpus contrattuale standard e saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard nel mercato libero di elettricità e gas, oggetto di un prossimo documento di consultazione. L’Autorità intende prevedere che ciascun venditore offra ai propri clienti un’offertastandard come strumento a disposizione della “domanda” per avviare una facile comparazione tra le stesse offerte standard, libere di concorrere solo sul prezzo, a parità di tutte le altre condizioni (offerta ceterisparibus), anche in vista della fine dei regimi di maggior tutela prevista per il 2018 dal ddl Concorrenza.