Nel provvedimento si definisce la
professione di pedagogista che viene descritto come uno
"specialista dei processi educativi con funzioni di
coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la
progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di
interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti
alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli
organismi sociali e alla comunità in generale". E in questi
ambiti il pedagogista svolge un'attività didattica, di
sperimentazione e di ricerca. Per l'esercizio della professione
di pedagogista è richiesta la laurea in programmazione e
gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in
teorie e metodologie dell'e-learning e della media education,
oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia.
Tale professione può essere svolta anche da docenti
universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline
pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o
stranieri. Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo previo
conseguimento del titolo di studio richiesto o dopo un
tirocinio. Poi si definisce la figura dell'educatore
professionale socio-pedagogico quale professionista che svolge
funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica
e responsabilità deontologica. Per esercitare questa attività
basta una laurea triennale e anche in questo caso è necessaria
l'iscrizione all'albo. Vengono così istituiti l'albo dei
pedagogisti e l'albo degli educatori professionali
socio-pedagogici, consentendo anche la contemporanea iscrizione
ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al
segreto professionale. E si prevede quindi l'istituzione
dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
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