Nel referendum 2001 sulla modifica del titolo V e in quello 2006 sulla modifica della seconda parte della Costituzione, il quesito referendario era formulato in maniera analoga a quello del referendum attuale, con indicato il solo titolo di legge e non l'elenco dei singoli articoli della Costituzione modificati: si è quindi formata una "prassi". Lo rileva l'Avvocatura dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio, nella memoria - che l'ANSA ha visionato - depositata al Tar Lazio contro i ricorsi sul quesito referendario.
Se nel quesito referendario sulla riforma costituzionale si fosse inserito "il riferimento a tutti i numerosi articoli interessati dalla riforma costituzionale", il quesito "sarebbe confuso, oscuro, difficilmente comprensibile dalla massa dei votanti e certamente non idoneo a garantire il rispetto del diritto di voto dei cittadini". Così l'Avvocatura dello Stato nella memoria depositata al Tar, confutando la tesi dei ricorrenti, secondo cui si sarebbero dovuti elencare tutti gli articoli della Costituzione modificati. Secondo l'Avvocatura un quesito referendario "impostato sulla sola elencazione degli articoli della Costituzione oggetto di revisione e contenente l'indicazione di tutti gli articoli della Costituzione modificati, sarebbe del tutto privo delle caratteristiche indispensabili di chiarezza ed univocità, e rivestirebbe carattere di parzialità e incompletezza in relazione alla complessità del testo di legge oggetto di referendum, che ricomprende appunto anche disposizioni autonome in aggiunta alla revisione costituzionale".
"Non sussiste la natura artatamente suggestiva, fuorviante ed incompleta" del quesito referendario e "il titolo riflette chiaramente la ratio e i contenuti essenziali del testo di riforma, rendendolo individuabile ed esplicitando lo spirito che ha motivato il legislatore ad approvarlo". Lo rileva la memoria dell'Avvocatura dello Stato, sottolineando che "il titolo del disegno di legge" "è stato confermato da ben sei letture parlamentari, nelle quali la volontà parlamentare è stata inequivocabilmente quella di non emendarlo (come sarebbe stato chiaramente possibile fare), non essendo stato presentato alcun emendamento nelle prime due letture delle due Camere". "Nel numero incommensurabile di emendamenti presentati, nel numero notevole di quelli approvati - sottolinea la memoria - non uno, neppure uno, di essi ha mai proposto una modificazione, anche solo parziale, di quel titolo, rimasto intatto dalla proposta originaria sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo approvato".