Le Sezioni unite della Cassazione hanno respinto come inammissibile il ricorso del Codacons contro il quesito referendario e l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum. Tale ordinanza – hanno stabilito le Sezioni unite – non ha natura di atto giurisdizionale e quindi non può essere impugnata per via giurisdizionale, "men che mai dinanzi alla corte di Cassazione" di cui l'Ufficio per il referendum "costituisce un’articolazione interna", si legge nella sentenza.
No al Codacons anche dalla Corte Costituzionale che aveva convocato una camera di consiglio straordinaria per esaminare un'istanza dell'associazione di difesa dei consumatori che chiedeva di sollevare un conflitto d'attribuzione tra l'Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione e i cittadini elettori rappresentati dallo stesso Codacons. La Consulta ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che i ricorrenti non avessero i requisiti per esercitare l'azione, non essendo "poteri dello Stato" come richiede l'art. 134 della Costituzione.