Con riguardo al "livello di intolleranza religiosa" del Pakistan "e della effettiva possibilità di ricevere una effettiva tutela" dalle violenze in quel paese, temi che meritano un "approfondimento", la Cassazione - verdetto 34312 - ha accolto il ricorso di Ahmad F., un pachistano costretto a fuggire dalla sua terra "per il timore di essere ucciso, in relazione allo svolgimento di attività consistente nella trasmissione su canali televisivi a pagamento di programmi pornografici, vietati dalla legge". La domanda di essere accolto come profugo meritevole di protezione internazionale, era stata respinta dalla Corte di Appello di Venezia nel 2019 che aveva trovato la storia poco credibile.
Davanti agli 'ermellini', Ahmad ha spiegato che "a seguito di lamentele da parte di esponenti religiosi sunniti, aveva rinunciato a trasmettere i programmi vietati, tuttavia per le proteste dei clienti", arrabbiati in quanto avevano pagato l'abbonamento', e "dopo aver ricevuto percosse e minacce da un gruppo religioso", si era deciso a lasciare "definitivamente il suo Paese raggiugendo l'Italia dove aveva trovato lavoro". La sua attività era andata perduta dopo che il suo negozio era stato dato alle fiamme. Ora il caso si riapre, e torna a Venezia.
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