La riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009, la prima fuori Roma, non era valida: sia per le modalità di convocazione sia per la mancanza del numero legale. Lo dice la sentenza la Corte d'Appello dell'Aquila che ha riformato il verdetto di primo grado assolvendo 6 dei 7 componenti e condannando a due anni il solo Bernardo De Bernardinis allora vice capo della Protezione Civile quale responsabile della comunicazione e quindi di aver inviato messaggi rassicuranti alla popolazione aquilana. "La riunione indetta da Bertolaso va ricondotta al paradigma delle 'ricognizioni, verifiche e indagini' che 'in ogni momento' il capo della Protezione Civile può richiedere ai componenti della commissione Grandi Rischi": è questo il valore che la Corte d'Appello dà alla riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo 2009 basando la posizione sull'assenza "del numero legale di 10 componenti in coerenza con le effettive modalità di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal capo del dipartimento Bertolaso soltanto ai quattro componenti della Cgr 'esperti del settore rischio sismico') e con lo sviluppo della discussione". La Corte d'Appello sottolinea che i componenti effettivi della Cgr presenti erano Barberi, Boschi, Calvi ed Eva e che De Bernardinis partecipò come vice capo del Dpc in sostituzione di Bertolaso che aveva indetto la riunione, e in tale veste "rappresentava la massima autorità di Protezione Civile interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico", ma lo stesso De Bernardinis era "funzionalmente estraneo alla Cgr ed infatti si limitò ad introdurre temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta e poi a presiedere la conferenza stampa. Per i giudici di appello Selvaggi partecipò alla riunione su invito del professor Boschi e in qualità di direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Ingv "e fu infatti indicato a verbale quale accompagnatore di Boschi". Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico del Dpc "era anch'egli funzionalmente estraneo alla Cgr pure se partecipò alla condotta di valutazione". Secondo i giudici di appello l'obiettivo della riunione era di informare i cittadini e che non è certo che contrariamente a quanto dichiara il tribunale gli scienziati sapevano del comunicato stampa diffuso il giorno prima e che erano a conoscenza dell'obbligo di informare i cittadini del contenuto delle loro valutazioni. DE BERNARDINIS PARLAVA A NOME PROPRIO Per la Corte aquilana De Bernardinis commise un errore perche' "come responsabile della comunicazione in quel frangente" non ritenne doveroso di chiarire che le affermazioni da lui fatte "non erano in alcun modo riconducibili agli scienziati della Commissione Grandi Rischi e che anzi era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di 'fenomeni favorevoli'". Questo considerando che sempre in relazione all'intervista rilasciata prima della riunione e ripresa tra i media più diffusi un gran numero di cittadini aveva attribuito i concetti rassicuranti "indistintamente 'agli scienziati e quindi alla commissione grandi rischi'". Nella sentenza di Appello sei dei sette componenti della Commissione Grandi Rischi sono stati assolti dopo essere stati condannati in primo grado a sei anni, il solo De Bernardinis si è visto ridurre la pena da 6 a 2 anni. L'accusa era quella di aver falsamente rassicurato gli aquilani al termine della riunione del 31 marzo 2009 e di aver sottovalutato il rischio sismico. CONDOTTA DE BERNARDINIS INFLUENZO' VITTIME "La condotta colpevole di De Bernardinis ebbe incidenza causale diretta nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle due scosse 'premonitrici'". È uno dei passaggi della sintesi delle motivazioni della sentenza di appello del processo alla Commissione Grandi Rischi, depositata alla Corte d'Appello dell'Aquila. Il riferimento è all'allora vice capo della protezione civile nazionale, Bernardo De Bernardinis, l'unico condannato in appello.
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