(ANSA) - PESCARA, 03 DIC - "L'esigenza della rapidità nella
conclusione dell'iter amministrativo propedeutico alla bonifica
di un sito cosi dannoso per l'ambiente non pare aver
caratterizzato l'operato del Ministero nella vicenda di
specie"..
Per i giudici "non appaiono affatto condivisibili le
considerazioni della difesa erariale in ordine al maggior costo
di tale procedimento di bonifica..., atteso che come
recentemente statuito anche dalla Corte Costituzionale (cfr.
sentenza 275 del 2016) la tutela dei diritti incomprimibili (e
sui diretti rilievi sulla salute pubblica e individuale
dell'attività di bonifica in esame non sono stati sollevati
dubbi in giudizio, ove è stata altresì depositata dalla Regione
una relazione dell'Istituto superiore di sanità che sottolinea
la necessità di "procedere rapidamente alle opere di messa in
sicurezza e bonifica ambientale previsti dalla legge, nonché a
tutti quegli interventi volti alla riduzione delle esposizioni
anche potenziali a contaminanti da parte delle popolazioni") non
è orientata da decisioni in materia di bilancio, ma è piuttosto
il contrario".
Quanto alla presunta impossibililtà di recuperare le somme della
bonifica successivamente a carico di Edison, per il Tar invece
""non sono state provate in giudizio fondate ragioni di
impedimento alla possibilità di recuperare comunque quanto si
andrà a spendere a tal fine, in danno della stessa responsabile,
per la parte da questa non eseguita spontaneamente." (ANSA).