Calabria

Consiglio di Stato respinge ricorso Reggina, no alla Serie B

Giudici negano la richiesta di annullare l'esclusione

Redazione Ansa

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 AGO - Per la Reggina 1914 non ci sarà la Serie B. L'ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto l'appello della società calabrese proposto per contestare la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto contro la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport il 20 luglio scorso ha respinto il suo ricorso per la riammissione nel prossimo campionato di Serie B.
    La questione fondamentale della vicenda ruotava tutto intorno al termine di pagamento dei debiti tributari e previdenziali di fino al 31 dicembre 2022. "Ebbene, la sentenza del Tar - scrive il CdS - resiste alle critiche di parte appellante". In sostanza, "consentire una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio... e delle regole di corretta concorrenza, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali".
    I giudici ricordano che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione di debito e di transazione su debiti tributari e previdenziali, ma "le Amministrazioni interessate non hanno accettato questa 'transazione imposta' e hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare, tutt'oggi pendente. Pertanto, correttamente la FIGC ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell'intero credito tributario e previdenziale". Per il CdS, non è ipotizzabile che un termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga e prevalga di per sé sul termine previsto dal Manuale delle licenze. E tutto ciò perché "l'ordinamento sportivo è connotato da 'autonomia relativa' rispetto all'ordinamento giuridico statale; il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva; un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l'ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l'ordinamento sportivo". (ANSA).
   

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