Campania

Inchiesta Avellino: la Cassazione "cancella" i reati più gravi

Confermate parte delle intercettazioni su ex sindaco Festa

Redazione Ansa

(ANSA) - AVELLINO, 25 OTT - Non ci sarà la richiesta di proroga delle indagini da parte della Procura di Avellino dopo la pubblicazione, ieri, delle motivazioni della Corte di Cassazione che - confermando la legittimità delle intercettazioni raccolte nell'ambito dell'inchiesta "Dolce Vita" a carico dell'ex sindaco, Gianluca Festa - ha cancellato, annullando senza rinvio, i capi di accusa nei confronti di Festa relativamente al depistaggio, alla corruzione, all'induzione indebita e alla rivelazione di segreto d'ufficio.
    La Procura, guidata da Domenico Airoma, si appresta infatti a chiudere le indagini e a chiedere il rinvio a giudizio di Festa e degli altri indagati.
    Nel merito delle 28 pagine delle motivazioni delle due sentenze che fanno riferimento all'arresto di Festa, il 18 aprile scorso, e della successiva ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari del luglio scorso, la Sesta sezione penale della Suprema Corte (presidente Gaetano de Amicis, relatrice, Ersilia Calvalese), ha ribadito la illegittimità della custodia cautelare a cui Festa è stato sottoposto per 154 giorni: non vi erano elementi indiziari di gravità tale da legittimare le ordinanze cautelari e perché, essendosi dimesso, Festa non poteva reiterare alcun reato né far valere la sua influenza su coindagati e altri. I giudici hanno cancellato l'ipotesi di reato di depistaggio per aver fatto sparire un computer che Festa utilizzava nel suo ufficio e anche quella di induzione indebita, relativamente alle sponsorizzazioni della rassegna Eurochocolate, svoltasi ad Avellino nel febbraio dello scorso anno. L'ex sindaco è stato quindi sollevato dall'ipotesi di reato di rivelazione d'ufficio relativamente ad un concorso, presuntivamente pilotato, bandito dal comune di Avellino.
    Sulla legittimità delle intercettazioni, il difensore dell'ex sindaco, Luigi Petrillo, precisa che la richiesta di inutilizzabilità, "non è stata dichiarata inammissibile, ma valutata come elemento di merito sul quale la Cassazione si è astenuta, lasciando impregiudicata la facoltà della difesa di ripresentare le contestazioni di legittimità nell'ambito del processo davanti al giudice terzo". (ANSA).
   

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