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'Atenei privati diano soldi a studenti poi iscritti in pubblici'

Decisione del Tribunale civile di Roma

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Le Università private non possono trattenere le somme che centinaia di studenti pagano ogni anno per partecipare alle selezioni in attesa dell'esito delle prove d'ingresso agli Istituti statali. La decisione è contenuta in una innovativa sentenza del Tribunale civile di Roma.
    La vicenda può essere così ricostruita: le prove di ammissione delle Università private si svolgono prima dell'esito di quelle pubbliche (la cui graduatoria viene ordinariamente pubblicata a settembre) e tutti gli studenti sono soliti cimentarsi prima nelle prove delle Università private e poi a quella unica e nazionale della pubblica. I vincitori delle prove di ammissione presso le Università private, per non perdere il diritto ottenuto all'esito della prova, sono tenuti ad iscriversi, anticipatamente, a tali Atenei prima ancora dell'inizio dell'anno accademico. Le somme versate però non vengono restituite, neanche se, all'esito dei test nazionali, gli studenti abbiano optato per le Università statali.
    Adesso il Tribunale civile di Roma, accogliendo un ricorso degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, hanno condannato un'Università privata alla restituzione delle tasse pagate.
    Secondo il Tribunale capitolino al rapporto tra studente e Università si deve applicare il Codice del Consumo, e la "clausola contrattuale" che impone la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia o trasferimento è da considerarsi "vessatoria in quanto chiaramente finalizzata a rendere più gravoso il recesso".
    "Si tratta - commenta l'avvocato Delia - di una sentenza destinata a fare da spartiacque imponendo agli Atenei privati una revisione della loro politica che, sul punto, appare totalmente distante dall'effettiva mission di somministrare il bene cultura e insegnamento ai discenti. Il Tribunale, accogliendo le nostre tesi, ha ulteriormente valorizzato la circostanza che gli Atenei privati, occupando in seguito il posto lasciato vacante dal rinunciatario che aveva già pagato le tasse dell'intero primo anno, non avrebbe subito alcun danno mentre gli studenti, a loro volta, nessun servizio nonostante l'importante pagamento". (ANSA).
   

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