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Tar annulla ordinanze Roma e Lazio circolazione veicoli storici

Accolto il ricorso proposto da associazioni e privati cittadini

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - I mezzi d'interesse storico, in quanto spesso costituenti veicoli inquinanti, possono legittimamente essere incisi da misure restrittive della circolazione allo scopo di salvaguardare la salute pubblica; tali misure, tuttavia, devono tenere conto della specificità dell'interesse culturale che i mezzi in questione soddisfano, anche perché, equiparandoli al trattamento riservato ai veicoli più inquinanti 'comuni' comporterebbe inevitabilmente la perdita del bene culturale. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto in larga prevalenza da associazioni e privati cittadini che, rispettivamente, tutelano e possiedono mezzi d'interesse storico e collezionistico.
    In sostanza, ad essere avversate erano l'ordinanza capitolina di quest'anno e la delibera regionale dello scorso anno in tema di parziali deroghe al divieto di circolazione generalizzato stabilito per i veicoli più inquinanti. Il Tar ha ritenuto fondate le censure riferite alle categorie dei mezzi d'interesse storico e collezionistico (inclusi i ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica), con le quali si contestava il difetto di istruttoria, il deficit motivazionale e, più in generale, la violazione del principio di proporzionalità. "Le ordinanze sindacali adottate da Roma Capitale - si legge nella sentenza - introducono per i mezzi di interesse storico una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella più restrittiva stabilita per i veicoli più inquinanti". Tuttavia, Roma Capitale "ha omesso di fornire adeguato supporto motivazionale in ordine alla scelta compiuta"; e nell'ordinanza sindacale, la motivazione "appare piuttosto come la conseguenza della mera volontà di intervenire, a titolo meramente provvisorio, senza una ponderata analisi quali-quantitativa, che consideri il numero del parco circolante unitamente all'inquinamento prodotto". Questa ragione d'illegittimità, secondo i giudici, si può replicare anche in merito alla delibera della Giunta regionale "atteso che quest'ultima non tiene in alcuna considerazione gli interessi dei mezzi di interesse storico e collezionistico e, quindi, non prevede alcun regime derogatorio, né ipotizza alcun bilanciamento con la tutela dell'interesse culturale".

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