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Tar, sanzioni Ivass su Rca a Unipolsai nulle

Su vicenda già intervenuta l'Antitrust

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Le due sanzioni per oltre 400mila euro inflitte lo scorso anno dall'Ivass a Unipolsai Assicurazioni Spa devono essere annullate. E tutto ciò in quanto emesse dall'Istituto nonostante sulle vicende in contestazione fosse già intervenuta l'Antitrust. Così il Tar del Lazio in due identiche sentenze di accoglimento su altrettanti ricorsi proposti dalla compagnia assicurativa.
    A inizio maggio 2022, l'Ivass sanzionò Unipolsai con 329.088 euro, accusandola di non avere - nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020 - adempiuto nei termini all'obbligo di formulare ai danneggiati offerte risarcitorie o di negare motivatamente gli indennizzi con riferimento a 46 posizioni. A settembre 2022, l'Ivass stessa sanzionò Unipolsai con ulteriori 98.970 euro, accusandola di non avere - nel periodo dal 1° marzo e il 31 agosto 2020 - fornito riscontro entro il termine previsto alla richiesta di accesso agli atti del fascicolo del sinistro RCA con riferimento a 26 posizioni.
    Ne è nato un contenzioso amministrativo con il quale la società, dopo aver descritto le modalità con le quali ha organizzato i processi di gestione delle richieste e delle liquidazioni, ha sostenuto che, con i provvedimenti sanzionatori, Ivass abbia, in concreto, operato una duplicazione dell'attività realizzata per gli stessi fatti dall'Antitrust.
    Attività già contestata davanti al Tar, i cui giudici hanno sospeso i giudizi con rinvio alla Corte di giustizia UE per valutare la legittimità dei "tempi" delle istruttorie.
    Il Tar ha ritenuto oggi fondata la censura d'incompetenza dell'Ivass sollevata da Unipolsai, secondo la quale "la competenza in materia spetterebbe in via esclusiva all'Agcm".
    Secondo i giudici la regola generale è che "in presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre la competenza delle altre autorità di settore è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli 'aspetti specifici' delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili"; e "nessuna incompatibilità è rilevabile nel caso in esame, atteso che in entrambi i procedimenti sanzionatori le due autorità hanno ritenuto la violazione della medesima disposizione del codice delle assicurazioni private". (ANSA).
   

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