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Biosicurezza contro peste suina, misure fino al 15 settembre

Nuova nota allevamenti. Filippini,attenzione a salute e comparto

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Rimodulate e aggiornate le misure di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli italiani contro la peste suina. Il ministero della Salute ha emanato una nuova nota dopo quella del primo agosto scorso, che proroga fino al 15 settembre le disposizioni del piano di sorveglianza, dopo la scadenza del 19 agosto, fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai. Al 15 settembre le misure saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva, si legge nella nota in base alla quale "Regioni e Provincie autonome, sulla base di una valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più restrittive" ovvero estendere le presenti misure a territori di competenza anche se non interessati da zone di restrizione per Psa.
    "Lunedì abbiamo avuto l'unità di crisi e abbiamo condiviso le misure con le regioni interessate. Questa nota ribadisce le disposizioni già in atto e le dettaglia maggiormente per garantire da una parte - spiega all'ANSA il commissario Giovanni Filippini - la massima attenzione contro il rischio diffusione ma dall'altra anche di applicare tutte le possibilità per permettere al comparto di continuare a lavorare".
    In particolare, si legge nella nota, negli impianti di macellazione si "ritiene necessario anche un rinforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell'Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto e della biosicurezza".
    In ogni allevamento, poi, deve essere presente e utilizzato vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l'utilizzo. La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi, e/o elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile penalmente. (ANSA).
   

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