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Da oggi i medici ucraini potranno esercitare in Italia

Decreto in Gazzetta. Fino al 4 marzo 2023. In tutte le strutture

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Redazione Ansa

Medici e professionisti sanitari ucraini potranno esercitare - da oggi e fino al 4 marzo 2023 - la professione in Italia in via temporanea. Lo prevede il decreto 'Misure urgenti' per l'Ucraina pubblicato nella Gazzetta del 21/3. "E' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24/2/22 che intendono esercitare nel territorio nazionale, in strutture sanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o socio sanitaria in base a qualifica conseguita all'estero regolata da direttive Ue".

L'Articolo 34 del decreto ('Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini'), pubblicato in GU, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea".

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le strutture sanitarie, si precisa nel decreto, "forniscono alle regioni e alle province autonome, nonchè ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo".

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