La funzione del "cognome comune" − come cognome d'uso senza valenza anagrafica − non determina alcuna violazione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale. E' la disposizione contenuta nel decreto attuativo della cosiddetta legge Cirinnà deve pertanto ritenersi legittima.
Secondo la Consulta deve pertanto ritenersi legittima la disposizione contenuta nell'articolo 3 del D.lgs del 2017, là dove prevede che la scelta del "cognome comune" non modifica la scheda anagrafica individuale, nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell'unione.
Unioni civili: cognome comune coppia non muta anagrafe
Consulta valuta per prima volta norma su persone stesso sesso