Servirà un nuovo processo di appello per determinare la pena di Desmond Newthing, nigeriano imputato per l'omicidio dell'imprenditore 76enne Lanfranco Chiarini, ucciso nella sua casa di Castel San Pietro Terme (Bologna) a gennaio 2017. La Cassazione ieri ha infatti annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, sulla concessione dell'attenuante della provocazione e l'assoluzione per rapina. Questi due elementi avevano portato la condanna da 16 anni a 12 anni e sei mesi in appello. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del sostituto pg di Bologna Valter Giovannini. Nel concedere l'attenuante della provocazione l'assise di appello aveva affermato che prima Newthing era stato "illuso" sulla possibilità di essere aiutato a trovare un lavoro, poi si era sentito ridotto a "mero strumento di piacere sessuale", quindi era stato minacciato con un coltello, con l'intimazione di andarsene: questo avrebbe portato il giovane a reagire.
L'imputato è difeso dall'avvocato Andrea Speranzoni, la parte civile (i familiari della vittima) dall'avvocato Massimo Leone.
L'anziano fu ritrovato morto il 4 gennaio e Newthing, richiedente asilo in quanto omosessuale, fu fermato una settimana dopo. All'imputato in appello era stata concessa appunto dalla Corte (presidente Orazio Pescatore, giudice a latere Luisa Del Bianco) l'attenuante della provocazione, cioè di aver reagito in uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto. Ed era stato assolto dall'accusa di aver rapinato una valigia. I due litigarono quando Newthing si rifiutò di avere un rapporto, Chiarini gli disse di andarsene e Newthing, secondo i giudici, si sentì tradito nell'affidamento che riponeva in Chiarini, "sentendosi trattato solo come un oggetto sessuale". Inoltre il luogo era isolato e il nigeriano era a piedi e quindi "non appare fuori luogo e incomprensibile il rifiuto" opposto dall'imputato alla richiesta di lasciare la casa.
Nel ricorso, il sostituto procuratore generale aveva invece sottolineato tra l'altro come la ricostruzione dei fatti della Corte di assise di appello, e quindi la descrizione del contesto da cui, secondo i giudici, era derivato lo stato d'ira che ha poi condotto all'omicidio, si fosse basata "esclusivamente su quanto detto dall'imputato e ripreso in un suo scritto".
Mancava, ad esempio "qualsiasi prova che la vittima avesse 'illuso' l'imputato sulla possibilità di trovargli un lavoro". "Ridiscuteremo il reato di rapina e l'applicazione dell'attenuante della provocazione, perché questo è il limite del rinvio. Il rischio maggiore, in termini sanzionatori, che può correre l'imputato, è quello di una pena di 16 anni, come preso in primo grado. Sarà comunque da leggere il principio di diritto che la Cassazione scriverà e sulla base di quello ridiscuteremo il quadro probatorio per questi due singoli aspetti", ha commentato l'avvocato Speranzoni.
L'anziano fu ritrovato morto il 4gennaio e Newthing, richiedente asilo in quanto omosessuale, fufermato una settimana dopo. All'imputato in appello era stata concessa appunto dallaCorte (presidente Orazio Pescatore, giudice a latere Luisa DelBianco) l'attenuante della provocazione, cioè di aver reagito inuno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto. Ed era statoassolto dall'accusa di aver rapinato una valigia. I due litigarono quando Newthing si rifiutò di avere unrapporto, Chiarini gli disse di andarsene e Newthing, secondo igiudici, si sentì tradito nell'affidamento che riponeva inChiarini, "sentendosi trattato solo come un oggetto sessuale".Inoltre il luogo era isolato e il nigeriano era a piedi e quindi"non appare fuori luogo e incomprensibile il rifiuto" oppostodall'imputato alla richiesta di lasciare la casa. Nel ricorso, il sostituto procuratore generale aveva invecesottolineato tra l'altro come la ricostruzione deifatti della Corte di assise di appello, e quindi ladescrizione del contesto da cui, secondo i giudici, era derivatolo stato d'ira che ha poi condotto all'omicidio, si fosse basata"esclusivamente su quanto detto dall'imputato e ripreso in unsuo scritto". Mancava, ad esempio "qualsiasi prova chela vittima avesse 'illuso' l'imputato sulla possibilità ditrovargli un lavoro". "Ridiscuteremo il reato di rapina e l'applicazionedell'attenuante della provocazione, perché questo è il limitedel rinvio. Il rischio maggiore, in termini sanzionatori, chepuò correre l'imputato, è quello di una pena di 16 anni, comepreso in primo grado. Sarà comunque da leggere il principio didiritto che la Cassazione scriverà e sulla base di quelloridiscuteremo il quadro probatorio per questi due singoliaspetti", ha commentato l'avvocato Speranzoni.
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