BRUXELLES - L'antitrust Ue ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa dall'Italia tra il primo gennaio 2009 e il 31 luglio 2012 a Caremar, società dell'ex gruppo Tirrenia, per la gestione dei servizi di traghetto è in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa alla compagnia tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024, dopo l'acquisizione di Caremar da parte dell'associazione temporanea di armatori concorrenti Snav e Rifim.
A seguito di una serie di denunce, Bruxelles aveva avviato nell'ottobre 2011 un'indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti. Un esame poi ampliato, nel novembre 2012, per includervi misure aggiuntive. A seguito della sua valutazione, l'antitrust Ue ha concluso che le misure a favore di Caremar e del suo acquirente Snav/Rifim sono in linea con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. In particolare, viene evidenziato, la compensazione di servizio pubblico da circa 98 milioni di euro concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel golfo di Napoli - dal primo gennaio 2009 al 31 luglio 2012 -, e di tre rotte nell'arcipelago pontino - dal primo gennaio 2009 al 31 maggio 2011 -, è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato del 2011 per i servizi di interesse economico generale. Questo regime "rispondeva a un'esigenza reale di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno e l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione per Caremar", sottolinea l'esecutivo Ue. Allo stesso modo, la compensazione di servizio pubblico per circa 97 milioni di euro concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel golfo di Napoli dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2024, nonché la procedura di gara per la cessione della società dell'ex gruppo Tirrenia a Snav e Rifim "soddisfano i criteri per escludere gli aiuti di Stato per quanto riguarda la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e pertanto non possono essere considerati aiuti di Stato". "La possibilità di utilizzare a fini di liquidità determinati fondi, destinati all'ammodernamento delle navi per renderle conformi ai requisiti di sicurezza, non si configura come aiuto di Stato poiché Caremar alla fine non si è avvalsa di tale opzione", evidenzia ancora l'antitrust Ue, aggiungendo che "alcune esenzioni fiscali concesse" alla società nel contesto della sua privatizzazione non costituiscono aiuti di Stato "poiché né Caremar né Snav e Rifim ne hanno beneficiato"
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