Lazio

Willy: Cassazione, su attenuanti motivazioni contraddittorie

Nella sentenza con cui hanno disposto appello bis per i Bianchi

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Deve prendersi atto in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero che questa statuizione si rivela affetta da motivazione viziata per contraddittorietà interna e per sua strutturale carenza rispetto all'esigenza di fornire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme rispetto a quelle a cui era approdata la Corte di assise". E' quanto scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni con cui hanno disposto un processo di appello bis per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, che la sera del sei settembre del 2020 pestarono a morte Willy Monteiro Duarte a Colleferro, centro in provincia di Roma, relativamente alle attenuanti generiche. Ai due, nel primo processo di appello, erano state riconosciute portando la condanna dall'ergastolo del primo grado a 24 anni di carcere.
    Ora i due fratelli di Artena rischiano nuovamente la condanna del carcere a vita. I supremi giudici hanno, inoltre, reso definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due del branco che aggredirono il 21enne. La Cassazione ha riconosciuto per tutti e quattro la penale responsabilità per l'accusa di omicidio volontario.
    Nelle motivazioni i supremi giudici, quindi, affermano che deve essere accolto "il ricorso proposto dal Procuratore generale che ha denunciato la violazione di legge e il vizio della motivazione alla base della riforma parziale della sentenza di primo grado decisa dalla Corte di Assise di appello nella parte in cui ha riconosciuto ai fratelli Bianchi le circostanze attenuanti generiche con la corrispondente mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio". E ancora: "I giudici di primo grado avevano negato agli imputati le attenuanti considerando che, per un verso, nessun aspetto connesso all'incontestabile gravità del fatto, concretatosi nella brutale uccisione di un giovane inerme, era suscettibile di determinare attenuazioni di pena e che, per altro verso, negativa era la valutazione della loro pronunciata capacità a delinquere - si legge nelle motivazioni -, essendo essi gravati da carichi pendenti per reati inerenti a violenza e condannati in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, persone note nel loro contesto come picchiatori, facenti parte della chat denominata "La gang dello scrocchio", dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell'assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante". (ANSA).
   

Leggi l'articolo completo su ANSA.it