Il Tar della Liguria boccia le normative del ministero dell'Istruzione sui limiti temporali sulla validità della laurea in Chimica Industriale per la valutazione nei concorsi per supplenze nella scuola secondaria di primo grado in Matematica, Scienze e Tecnologia. È quanto emerge da una sentenza che accoglie il ricorso di una docente che aveva impugnato le graduatorie del concorso dell'Ufficio scolastico di Savona.
L'equipollenza tra la laurea in Chimica industriale, conseguita dalla ricorrente in Albania a seguito di un corso di studi di durata quinquennale e quella in Chimica industriale del "vecchio ordinamento", non contestata dall'Amministrazione, la quale ha invece sollevato solo obiezioni relative al tempo in cui è stato conseguito e non alla "sostanza" degli insegnamenti impartiti e degli esami superati - spiega il Tar - Le scelte assunte nel tempo dal Ministero non appaiono conformi ai principi di eguaglianza e ragionevolezza. Il corso di laurea in Chimica industriale è rimasto invariato dal 1938 al 1995: risulta del tutto irragionevole (poiché, appunto, non fondato su una ragione obiettiva, quale per esempio la diversa formazione dei laureati), nonché in contrasto con il principio che impone di trattare in modo eguale situazioni eguali, sia la scelta del 1982 di non considerare più idoneo il titolo, sia quella del 1987 di considerarlo ancora idoneo, ma solo fino all'anno accademico 1986/1987. Di conseguenza, anche gli impugnati provvedimenti dell'Amministrazione scolastica, che hanno fatto applicazione del limite in questione nel caso della ricorrente, sono illegittimi e meritano di essere annullati, con conseguente ammissione della ricorrente nella graduatoria della classe di concorso Matematica e Scienze e in quella Tecnologia, con un punteggio che tenga conto del titolo ottenuto all'estero".
(ANSA).
Il Tar boccia il ministero su limiti validità laurea Chimica
Docente vince ricorso.Illegittima valutazione graduatoria Savona