(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - I Comuni non possono prorogare le
concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo
oltre il 31 dicembre 2023 e l'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (Agcm) "condivide questa lettura". Lo ha ribadito
il Tar della Liguria pronunciandosi con trenta sentenze di
"improcedibilità" pubblicate oggi che confermano la validità
della legge 5 agosto 2022, numero 118, che ha stabilito il
termine finale di durata delle concessioni in essere sino al 31
dicembre 2023.
"La questione inerente alla necessità di applicare o
disapplicare la normativa nazionale di proroga (legge 145/2018)
sino al 2033 e, dunque, alla sua compatibilità con il diritto
europeo ed al principio del suo primato, non è più rilevante in
ragione del suo superamento operato tramite l'introduzione della
nuova disciplina interna - spiega il Tar nelle sentenze sui
ricorsi Agcm - La stessa Autorità ricorrente, con la memoria
depositata il 31 ottobre 2022 per l'udienza pubblica, ha
mostrato di condividere questa lettura". L'Agcm aveva censurato
gli atti con cui i Comuni di Sarzana e Portovenere avevano ha
preso atto dell'estensione della durata/validità delle
concessioni demaniali marittime fino al 2033, come disposta
dalla legge n. 145 del 2018.
Gli altri 28 ricorsi al Tar della Liguria giudicati sempre
"improcedibili" erano stati presentati da titolari di
stabilimenti balneari, società sportive, bar e ristoranti che
operano nella regione e che negli scorsi anni avevano chiesto a
Comuni come Genova, Sori, Rapallo, Lavagna, Chiavari, Moneglia,
Monterosso proroghe delle concessioni demaniali marittime sino
al 2033. "Sono stati rilevati d'ufficio profili di rito inerenti
la possibile improcedibilità di ricorsi per sopravvenuta carenza
d'interesse, dovuta a sopravvenienza normativa; le
amministrazioni comunali saranno tenute a conformarsi al nuovo
dettato legislativo", ribadisce il Tar. (ANSA).
Spiagge: Tar Liguria a Comuni: no proroghe oltre 2023, ok Agcm
Trenta ricorsi "improcedibili": vale legge agosto 2022