(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Si esclude il versamento di un
assegno alimentare, ossia di una provvidenza di natura
assistenziale atta a garantire le esigenze di vita del
prestatore d'opera inadempiente all'obbligo vaccinale e della
sua famiglia". Con questa motivazione, richiamando anche una
recente sentenza della Corte Costituzionale, il Tar della
Liguria ha bocciato il ricorso presentato dal 2022 da un agente
di polizia ferroviaria della Liguria contro il Ministero
dell'Interno.
Il poliziotto era stato sospeso dal lavoro dopo che il
Compartimento ligure della Polizia Ferroviaria aveva accertato
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente perdita
della retribuzione e dei contributi, oltre al congelamento
dell'anzianità di servizio. Il ricorrente si era rivolto al Tar
sottolineando che lo Stato "dovrebbe corrispondergli almeno un
salario di livello minimo, la cui concreta fissazione sarebbe
rimessa al Tribunale". Richiesta respinta.
"Secondo la Corte Costituzionale - spiegano i giudici
amministrativi nella sentenza che ha rigettato il ricorso sugli
aspetti di natura economica - la temporanea impossibilità della
prestazione è conseguenza di una decisione unilaterale del
dipendente, in ogni momento rivedibile, onde non è irragionevole
l'opzione legislativa che esclude l'accollo al datore di lavoro
di un'erogazione solidaristica". L'agente della Polfer aveva
contestato l'applicazione della sospensione nella sua specifica
situazione, sostenendo "di non avere potuto vaccinarsi in quanto
si trovava dapprima in malattia, avendo subito la frattura del
coccige mentre era in servizio, e, successivamente, in
aspettativa per postumi del trauma". (ANSA).
Tar, niente assegno alimentare a poliziotto non vaccinato
Respinto ricorso contro Viminale e Polfer Liguria