Quando si è vittima di un incidente stradale ci si chiede: qual è l’ammontare corretto del risarcimento spettante?
In questo articolo l’avvocato Giuseppe Galvagna ci fornirà alcuni importanti chiarimenti che potranno essere utili per verificare se l’offerta della compagnia sia davvero congrua.
Avvocato Galvagna, quali sono i passaggi da fare per poter ottenere il giusto risarcimento?
In caso di sinistro si consiglia di recarsi, nel più breve tempo possibile, presso una struttura sanitaria pubblica (pronto soccorso) per le cure del caso e la relativa refertazione del danno subito.
Successivamente, dopo aver ultimato tutti gli accertamenti, come visite mediche specialistiche, ulteriori accertamenti strumentali, riabilitazione, il danneggiato dovrà far pervenire alla compagnia, anche tramite il proprio legale, un certificato di guarigione con postumi da accertare in sede medico-legale.
L’assicurazione nominerà un proprio fiduciario medico-legale, il quale, a seguito della visita, valuterà le lesioni riportate dal danneggiato.
In questa fase, come nelle prime, sarà fondamentale essere assistito da un medico-legale di parte, al fine di contestare le valutazioni del fiduciario della compagnia, e da un avvocato esperto in materia al fine di seguire la procedura corretta.
Il referto del pronto soccorso, in cui sono indicati i giorni di prognosi, e i successivi accertamenti, saranno fondamentali ai fini del risarcimento.
La compagnia assicurativa risarcirà le seguenti voci di danno:
DANNO ECONOMICO
Il danno economico comprende tutte le spese affrontate a causa dell’incidente: cure, farmaci, visite, indagini strumentali (risonanze, tac, radiografie ecc.). In più comprende il danno da «lucro cessante» ossia quello per il mancato guadagno a causa della cessazione dell’attività lavorativa.
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
Le lesioni riportate con l’incidente vengono quantificate sulla base di apposite tabelle (in attesa delle tabelle nazionali si considerano quelle del tribunale di Milano). Il risarcimento sarà quantificato sulla base di due variabili:
- la percentuale di danno biologico: tanto più è alta, tanto maggiore è il risarcimento;
- l’età del danneggiato: tanto più è anziano, tanto minore è il risarcimento. A parità di danno, quindi, un giovane viene risarcito di più poiché è maggiore l’aspettativa di vita e, quindi, il tempo che dovrà convivere con la menomazione fisica riportata.
INVALIDITA’ TEMPORANEA
Per ogni giorno in cui il danneggiato è rimasto “immobile” o limitato nei movimenti per via dei danni fisici subiti scatta un risarcimento. Si considerano le seguenti voci:
- giorni di invalidità totale: sono quelli in cui il danneggiato è stato a letto e non si è potuto muovere;
- giorni di invalidità parziale al 75%: sono quelli in cui, pur potendosi alzare dal letto, ogni altra attività è stata pregiudicata (ad esempio se il danneggiato si alternava tra letto, poltrona e tavolo da pranzo);
- giorni di invalidità parziale al 50%: sono quelli in cui il danneggiato ha iniziato a muoversi, a camminare ed eventualmente a svolgere una blanda attività lavorativa;
- giorni di invalidità parziale al 25%: qui la guarigione è prossima.
Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta (al 100%) vengono risarciti circa 46,00 euro.
In base all’entità del danno, inoltre, potrà essere riconosciuto il danno morale (inteso quale sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge) e il danno esistenziale (ovverosia il pregiudizio conseguente all’alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest’ultimo).
La procedura, per quanto possa sembrare lineare, in realtà presenta non poche difficoltà soprattutto nella fase di quantificazione dei postumi da risarcire ove la discrezionalità è ampia (per un banale colpo di frusta si possono riscontrare differenze di risarcimento anche superiori al 50%), per questo si consiglia di farsi seguire da professionisti esperti del ramo che possano tutelare sia dal punto di vista medico che legale, i cui compensi saranno a carico della compagnia.
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