(Arv) Venezia 9 ott. 2024 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il proprio parere sulla Rendicontazione n.
Di seguito, la Commissione ha dato via libera unanime al parere alla Giunta n. 432 che disciplina l’accordo con il CREA - il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - relativo al progetto d’indagine - nel quadro della l. reg. n. 6/2024 ‘Via della Seta Veneta’ - sugli effetti del Pyriproxyfen (un prodotto fitosanitario la cui presenza è stata rilevata da analisi di laboratorio, seppure a bassi livelli) sul baco da seta, dopo le segnalazioni di alcuni gelsibachicoltori delle province di Padova e Treviso che hanno osservato alcune anomalie nel comportamento dei bachi che non riuscivano a filare il bozzolo o ne filavano uno di scarsa qualità e con scarsa resa alla trattura, con filo di qualità scadente.
Rinviato alla prossima seduta l’esame definitivo del parere alla Giunta regionale n. 433 che istituisce e disciplina l'elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG e del Registro dei progetti a beneficio comune, così come previsto dagli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 10/2024, oltre al tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune di cui all’art. 8 della stessa legge. È destinato a proseguire anche l’esame del progetto di legge n. 160, prima firmataria la consigliera Milena Cecchetto (Lega-LV), che modifica la l. reg. n. 40/2003 'Nuove norme per gli interventi in agricoltura' per introdurre l’agricoltura verticale nel quadro normativo veneto
Approvato a maggioranza, infine, il progetto di legge statale n. 15, primo firmatario il consigliere Stefano Valdegamberi (Gruppo misto), recante disposizioni integrative di recepimento della Direttiva Habitat - la 92/43/CEE - allo scopo di introdurre un regime di deroga per i danni gravi all’allevamento legati alla reiterazione stagionale degli episodi di predazione causati dalla specie Canis lupus e dagli ibridi della stessa specie, e ciò sulla scorta di altre esperienze europee, che hanno individuato, in sede di recepimento della stessa direttiva, una disciplina di gestione della specie in questione, definendo un punto di equilibrio fra le esigenze di protezione e conservazione della specie canis lupus e la disciplina delle autorizzazioni in deroga al prelievo di esemplari della specie, rapportandola e graduandola, in relazione agli eventi di danno accertati.