Veneto

CRV - Presa d’atto su Rend 252 e voto PGR 455 su concessioni idrauliche e derivazioni idroelettriche

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Seconda commissione esprime presa d’atto Rend 252 e vota PAGR 455 in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico


(Arv) Venezia 28 nov. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la presa d’atto della Rendicontazione n. 252 “Legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 ‘Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico’. Fornitura gratuita dell’energia elettrica. Relazione al Consiglio regionale, comprensiva dei chiarimenti ai quesiti posti dalla Seconda commissione nella seduta del 18 gennaio 2024, con parere n. 333. Art. 5, comma 1, L.R. n. 27/2020”.
L’art. 5, comma 1° della L.R. 27/2020 dispone appunto che ogni due anni la Giunta regionale invii al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della normativa, indicando: l'entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione; i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione; eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente; eventuali problematiche e criticità insorte durante l'attuazione della legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
La commissione ha quindi dato parere favorevole alla Giunta, con i voti della maggioranza, in ordine alla PAGR 455, ovvero il provvedimento dell’Esecutivo avente per oggetto “Determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della L.R. n. 27/2020 ‘Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico’. Modalità operative - anno 2023”.
La Giunta regionale adotta annualmente i provvedimenti attuativi di cui all’art. 2 della citata normativa regionale che, al comma 1°, lettera f), prevede che l’Esecutivo definisca ‘le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell’energia fornita gratuitamente, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione, ai sensi dell’articolo 3, nonché i relativi criteri di riparto, sentite le province e la Città metropolitana interessate’.

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