L'Inps ha previsto che l'indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema sanitario nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la struttura sanitaria non garantisca un'assistenza esaustiva.
E' quanto chiarisce l'istituto. In particolare, l'indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
Al fine di continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, il titolare - eventualmente per il tramite dell'amministratore di sostegno o il rappresentante legale - dovrà inviare una dichiarazione telematica all'Inps al termine del ricovero. La dichiarazione dovrà recare le date di inizio e fine ricovero e l'allegazione dell'attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell'assistenza ivi fornita. Non dovranno essere allegati ulteriori certificati, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.