Il Governo sta valutando se impugnare anche la proroga dell'ordinanza sui test Covid obbligatori per chi entra in Sardegna. il Tar ha sospeso in via cautelare il provvedimento firmato da Christian Solinas l'11 settembre, ma nel pronunciamento i giudici amministrativi chiariscono che la decisione non può estendersi alla proroga del 6 ottobre. Provvedimento, questo, che resta formalmente in piedi e sul quale il Governo potrebbe promuovere ricorso per gli stessi motivi. Ma, si apprende da fonti vicine al ministero degli Affari regionali, ancora non è stata presa alcuna decisione.
Secondo l'avvocato della presidenza della Regione, Mauro Barberio, "il Tar, precisando che l'ordinanza di proroga n. 46 non è stata impugnata, tratta (si concordi o meno) questo provvedimento come autonomo rispetto all'ordinanza n. 43 dell'11 settembre. In questi termini - spiega - l'ordinanza di proroga, indubbiamente, è allo stato valida ed efficace in quanto non impugnata né sospesa. Sarà eventualmente facoltà del Governo volerla impugnare tramite motivi aggiunti. Questo dal punto di vista giuridico è indiscutibile".
TAR CONFERMA STOP A TEST IN INGRESSO - Dopo il decreto urgente del presidente del Tar Sardegna, Dante D'Alessio, anche la prima sezione del Tribunale amministrativo ha sospeso, in via cautelare, l'ordinanza della Regione Sardegna dell'11 settembre che obbligava test Covid obbligatori per gli arrivi nell'isola. I giudici hanno quindi confermato quanto deciso dal presidente D'Alessio. La decisione del Tar, che pure non è ancora in giudizio di merito, potrebbe avere ripercussioni quasi immediate anche sulla proroga dell'ordinanza firmata martedì scorso dal governatore Solinas che reintroduce l'obbligatorietà dei test sino al 23 di ottobre.
Nel pronunciarsi sull'ordinanza dell'11 settembre i giudici del Tar Sardegna chiariscono che la decisione non può estendersi, tecnicamente, alla proroga del 6 ottobre firmata dal presidente Christian Solinas. Quel provvedimento, dunque, resta formalmente in piedi anche se minato dalla sospensione dell'ordinanza dell'11 su cui si è basata la proroga. I giudici amministrativi richiamano quasi integralmente il decreto cautelare d'urgenza del presidente del Tribunale Dante D'Alessio, indicando che "sulla legittimità delle disposizioni contenute nell'ordinanza 43 dell'11 settembre 2020 non possano incidere gli ulteriori elementi prodotti dalle parti resistenti (ovvero dalla Regione, ndr), trattandosi di circostanze in buona parte successive e, comunque, non tali da poter incidere sulle valutazioni già compiute da questo Tar e sulla legittimità delle contestate disposizioni".
In altre parole, nessun elemento nuovo è stato prodotto per ribaltare la decisione del presidente D'Alessio presa 48 dopo l'emanazione dell'ordinanza di settembre, ritenuta dal Tar in violazione dell'articolo 16 della Costituzione che regola la libertà di movimento dei cittadini. E proprio sullo spostamento dei cittadini nei territori italiani il Tribunale scrive che "non possono essere ritenute legittime le disposizioni impugnate che sono state emanate senza tener conto della distribuzione delle funzioni operanti in materia, tenuto conto del carattere nazionale (e sovranazionale) dell'emergenza Covid".
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