Beniamino Zuncheddu è stato assolto ai sensi del comma 2 dell'art. 530 del codice di procedura penale (la vecchia formula dell'insufficienza di prove), quindi non con formula piena.
Zuncheddu - si legge nella sentenza - "fu condannato perché il teste oculare dichiarò di averlo riconosciuto come l'aggressore, nonché per aver fornito un alibi falso". Nel motivare l'assoluzione, la Corte scrive che "all'esito dell'istruttoria oggi svolta residuano delle perplessità sulla sua effettiva estraneità all'eccidio, commesso verosimilmente da più di un soggetto, uno dei quali, diversamente da quanto opinato nell'istanza di revisione, non era un cecchino provetto, non riuscendo nell'intento omicidiario nemmeno dopo aver sparato due colpi a distanza ravvicinata in un luogo talmente stretto che 'non occorreva prendere la mira'".
Zuncheddu: motivazioni, assolto ma restano ancora dubbi
Giudici,'perplessità sulla sua effettiva estraneità all'eccidio'