(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2024, dà torto alla legge della Regione Sardegna n.
L'art. 117, secondo comma, lettera n della Costituzione, ricordano i giudici costituzionali, attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull'istruzione». La legge regionale - proseguono i giudici - "viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale". La Corte ha infine osservato che resta ferma la competenza delle Regioni a definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi o ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle Regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale. (ANSA).
Dimensionamento scuole, Corte Costituzionale boccia la Sardegna
'Legge regionale in contrasto con la Costituzione'