(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "La Corte di Cassazione ha tolto le
ultime speranze alle strutture accreditate con il Servizio
sanitario nazionale che erano in contenzioso con l'Enpam: con
un'ordinanza delle Sezioni unite civili, infatti, la Corte ha
stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar, ma al
giudice civile. La questione è stata cioè definitivamente
rimessa ai Tribunali ordinari, che già a Roma, Milano, Catania,
Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette
sentenze, tutte favorevoli all'Enpam".
"Sopravviveva - si legge - un'unica sospensiva del Tar del
Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la
società che l'aveva ottenuta: la questione riguardava il nuovo
contributo Enpam del 4% dovuto alla gestione previdenziale dei
medici e odontoiatri specialisti esterni. Sebbene, ad oggi, la
maggior parte delle strutture private accreditate con il Ssn
abbia pagato il dovuto, la decisione della Cassazione
rappresenta un segnale inequivocabile per quelle che non si sono
ancora messe in regola", recita la nota della Cassa dei
professionisti.
"La Cassazione è, comunque, andata oltre la specifica questione
contributiva dell'Enpam. "La controversia" che ha "ad oggetto
diritti e obblighi riferibili ai rapporti previdenziali
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario", hanno
affermato espressamente le Sezioni unite. (ANSA).
Ente dei medici, 'competenza su previdenza al giudice ordinario'
L'Enpam dopo la sentenza della Cassazione
