La nuova commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell'Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata oggi dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto ampio di poteri, arrivando a toccare anche questioni relative alle autorità di vigilanza. Prevista anche la possibilità di ricevere documenti giudiziari.
I COMPITI - La commissione potrà analizzare i profili di gestione degli enti creditizi, le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, la normativa in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse delle autorità di vigilanza, il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali ed anche il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. Ma non solo. La commissione dovrà anche occuparsi del sistema dei confidi, delle agenzie di rating, dei sistemi di informazione creditizia, dell'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale), le fondazioni bancarie e le norme in materia di tutela del risparmio.
ATTI E DOCUMENTI, ANCHE GIUDIZIARI - Alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Qualora gli atti o i documenti relativi all'oggetto dell'inchiesta siano sottoposti al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, questo non può essere opposto alla Commissione che può inoltre ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Una volta venute meno le ragioni del rinvio, l'autorità giudiziaria deve trasmettere i documenti.
DA CHI E' COMPOSTA - Sarà composta da venti senatori e da venti deputati, che dovranno dichiarare l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta. Tutti i componenti sono vincolati al segreto.
RELAZIONE ALLE CAMERE - La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta e eventuali proposte di modifica relative alle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori, la Commissione deve presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
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