Cronaca

Diritti Umani, cosa prevede la Dichiarazione dell'Onu

Cosa prevedono i 30 articoli redatti dalla Commissione presieduta da Eleanor Roosvelt il 10 dicembre del 1948

Dichiarazione universale dei diritti umani

Redazione Ansa

 Mai, prima del 10 dicembre 1948, un
documento politico, sottoscritto da molti Stati, aveva sancito
in modo cosi' netto e universale i diritti che spettano a ogni
essere umano. Quel giorno infatti a Parigi i rappresentanti dei
51 Paesi allora aderenti all'Onu approvarono la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo. Fu un gesto solenne, con cui
il mondo provava a riscrivere i codici della convivenza fra i
popoli, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale.
Il testo della Dichiarazione, condensata in 30 articoli, fu
scritto in due anni da una commissione internazionale guidata da
Eleanor Roosevelt, vedova dell'ex presidente americano Franklin
Delano.
Ecco una sintesi della Dichiarazione:
PREAMBOLO - si ricorda che fondamento della pace e' il
riconoscimento della dignita' per tutti i membri della famiglia
umana; che la violazione e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato a forme di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanita'; che e' indispensabile proteggere i diritti umani
con norme giuridiche.
ARTICILO 1 - Tutti nascono liberi ed eguali in dignita' e
diritti.
ART. 2 - Di fronte ai diritti umani non ci sono distinzioni
per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione,opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
ART. 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' e
alla sicurezza personale.
ART. 4 - Nessuno puo' essere tenuto in stato di schiavitu'.
ART. 5 - Nessuno può essere sottoposto a tortura o a
trattamento o punizione crudeli e degradanti.
ART. 6 - Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua
personalita' giuridica.
ART. 7 - Tutti sono uguali di fronte alla legge e hanno
diritto a una uguale tutela contro ogni forma di
discriminazione.
ART. 8 - Ogni persona ha diritto di ricorrere legalmente di
fronte ad atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ART. 9 - Nessuno puo' essere arbitrariamente arrestato o
esiliato.
ART. 10 - Ogni individuo ha il diritto di essere giudicato
secondo le regole da un tribunale indipendente.
ART. 11 - Ogni individuo accusato di reato e' da ritenersi
innocente finche' la sua colpevolezza non sia provata in un
pubblico processo nel quale l'interessato abbia potuto
difendersi.
ART. 12 - Nessuno puo' essere sottoposto a interferenze
arbitrarie nella sua vita privata.
ART. 13 - Ogni individuo ha diritto di liberta' di movimento
e di residenza nel proprio Paese, ed ha diritto di lasciare
qualsiasi Paese, incluso il proprio, e farvi ritorno.
ART. 14 - Di fronte alle persecuzioni, ogni persona ha
diritto di chiedere asilo in altri Paesi.
ART. 15 - Nessuno puo' essere privato arbitrariamente della
cittadinanza, ne' del diritto di cambiare la stessa.
ART. 16 - Uomini e donne hanno diritto di sposarsi senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza, religione, ed hanno
uguali diritti riguardo al matrimonio e al suo scioglimento.
ART. 17 - Ogni persona ha diritto alla proprieta' privata e
nessuno puo' arbitrariamente sottrargliela.
ART. 18-19-20 - A tutti e' riconosciuta liberta' di pensiero
e di religione, compresa quella di cambiare opinione o
religione; e' riconosciuta la liberta' di manifestare il proprio
credo in pubblico e in privato. Ognuno ha diritto di non essere
molestato per le proprie opinioni e di ricevere e diffondere
informazioni con ogni mezzo. Tutti hanno diritto di riunione e
di associazione pacifica.
ART. 21-22 -Tutti i cittadini possono partecipare alla vita
politica.
ART. 23 - Ogni persona ha il diritto al lavoro, a una equa
retribuzione e alla partecipazione all'attivita' sindacale.
ART. 24 - Ogni individuo ha diritto al riposo dopo il lavoro.
ART. 25 - Tutti hanno diritto a un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere della famiglia; maternita'
e infanzia hanno diritto a speciale cura e assistenza.
ART. 26 - Tutti i cittadini hanno il diritto all'istruzione
elementare; l'istruzione superiore deve essere accessibile a
tutti. Spetta ai genitori scegliere il genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
ART. 27 - Vanno protetti i diritti d'autore.
ART. 28 - Ogni individuo ha il diritto a un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti umani siano realizzati.
ART. 29 - Nell'esercizio dei propri diritti, ognuno deve
rispettare quelli degli altri.
ART. 30 - Nessuno Stato, gruppo o persona, e' autorizzato ad
attentare, in alcun modo, ai diritti e alle liberta' indicati
nella Dichiarazione Universale.

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