Cronaca

Giudice, 'trattenimento viola Carta, Convenzioni e Ue'

Le motivazioni del Tribunale di Catania che non l'ha convalidato per tre richiedenti asilo tunisini

Cpt a Pozzallo

Redazione Ansa

Sono diverse le considerazioni in cui il giudice del Tribunale di Catania nelle sue ordinanze ha motivato la decisione di non convalidare il trattenimento di tre richiedenti asilo tunisini sbarcati in Italia.

Ecco i punti principali: - il provvedimento del Questore di Ragusa, che aveva disposto il trattenimento nel centro di Pozzallo in attesa della convalida, non è corredato da una motivazione idonea: manca una valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, oltre alla necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive 

La garanzia finanziaria di circa cinquemila euro - prevista dal decreto del governo dello scorso 14 settembre - imposta al richiedente asilo non è compatibile con la direttiva 33 del 2013 dell'Ue nella parte in cui non prevede che la garanzia possa essere prestata da terzi. Inoltre viene chiesta per il solo fatto che il migrante chiede protezione internazionale

L'applicazione della procedura di frontiera non può avvenire in un luogo diverso rispetto a quello dell'ingresso: nel caso di specie l'ingresso in Italia datava il 20 settembre scorso a Lampedusa ma la procedura di frontiera era stata effettuata dopo le 48 ore in un altro luogo, a Pozzallo, dove il 27 settembre era stata presentata la domanda di protezione internazionale, in seguito alla quale è stato disposto il trattenimento.

Secondo la direttiva Ue il trattenimento è permesso solo per consentire allo Stato membro di esaminare se la sua domanda di protezione sia ammissibile o infondata: nel caso specifico ne manca la valutazione da parte del presidente dell'apposita commissione territoriale.

La decisione sul diritto del richiedente di entrare nel territorio dello Stato membro non si applica nei casi di soccorso in mare, in cui prevalgono le norme stabilite dalle convenzioni internazionali - Secondo la Costituzione italiana non si può privare ad una persona il diritto di fare ingresso nel territorio italiano per chiedere protezione internazionale solo perché proviene da un Paese di origine ritenuto sicuro. (ANSA).
   

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