(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 168 del 2024, dà torto alla legge della Regione
Sardegna n.
L'art. 117, secondo comma, lettera n della Costituzione,
ricordano i giudici costituzionali, attribuisce alla competenza
legislativa statale esclusiva la materia «norme generali
sull'istruzione». La legge regionale - proseguono i giudici -
"viola il principio della necessaria corrispondenza tra
dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche
presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in
contrasto con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117
della Costituzione, in quanto, come esplicitato dalla sentenza
n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico
riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale". La
Corte ha infine osservato che resta ferma la competenza delle
Regioni a definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni
scolastiche e a istituire nuovi plessi o ad aggregare quelli
esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di
ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle
Regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e
amministrativi determinato tramite decreto ministeriale. (ANSA).
Dimensionamento scuole, Corte Costituzionale boccia la Sardegna
'Legge regionale in contrasto con la Costituzione'