La sezione migranti del tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti disposto, in applicazione dei cosiddetti decreti Cutro in materia di procedura accelerata in frontiera, dal questore di Agrigento, e ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se il diritto UE debba essere interpretato nel senso che un Paese terzo non possa essere definito sicuro "qualora vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nelle direttive Ue". In attesa della decisione è stata disposta la liberazione dei due migranti.
I due migranti, uno del Senegal e l'altro del Ghana, erano trattenuti a Porto Empedocle (Agrigento). Quella dei giudici di Palermo è la prima pronuncia in cui si chiede il parere della Corte di giustizia dell'Ue in merito alla procedura di trattenimento alla frontiera dopo il decreto legge del 23 ottobre contenente la nuova lista dei paesi considerati sicuri. Una normativa che aveva fatto seguito alla decisione del tribunale di Roma del 18 ottobre di ordinare la liberazione e il trasferimento in Italia dei primi 12 richiedenti asilo, cittadini di Egitto e Bangladesh, detenuti in Albania, e di negare la convalida del loro trattenimento.
I magistrati motivarono "il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi, equiparate alle zone di frontiera o di transito italiane" con l'impossibilità di riconoscere come 'Paesi sicuri' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell'inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal Protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia".
Sulla complessa vicenda e dopo il decreto sui paesi sicuri nei giorni scorsi si è pronunciato il Tribunale di Catania che ha disapplicato la normativa italiana non convalidando i trattenimenti e scrivendo che una lista di 'paesi sicuri' "non esime il giudice all'obbligo di una verifica della compatibilità" di questa "designazione con il diritto dell'Unione europea" e "in Egitto, paese di provenienza del migrante, ci sono gravi violazioni dei diritti umani" che "investono le libertà di un ordinamento democratico". Nei giorni scorsi, infine, il tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte Ue il caso di un cittadino del Bangladesh che aveva richiesto la protezione internazionale. Il giudice emiliano ha chiesto ai giudici europei quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti paesi sicuri.
Decreti Cutro: tribunale, in Senegal situazioni di criticità"La nozione di paese di origine sicuro è uno strumento che permette di incanalare in modo rapido le domande proposte da richiedenti provenienti da un determinato paese nella procedura accelerata, sulla base della presunzione che il loro paese di origine sia sicuro, ma questo modo di procedere non è giustificato per i paesi che presentino situazioni critiche per il fatto che una parte della popolazione (perché risiede in una parte del territorio o perché appartiene a una determinata categoria di persone) sia ordinariamente esposta a rischi di persecuzione, in quanto altrimenti verrebbe a determinarsi un accresciuto rischio di violazione del diritto di asilo e di non respingimento, entrambi garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione quali diritti fondamentali". Lo scrive il giudice della sezione migranti del tribunale di Palermo che ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di due migranti disposto, in applicazione dei cosiddetti decreti Cutro in materia di procedura accelerata in frontiera, dal questore di Agrigento, e ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se il diritto Ue debba essere interpretato nel senso che un Paese terzo non possa essere definito sicuro "qualora vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nelle direttive Ue".
In attesa della decisione è stata disposta la liberazione dei due migranti. "Così come la Corte di Giustizia ha ritenuto non sia possibile designare un paese sicuro se le condizioni di sicurezza non sono rispettate per alcune parti del territorio (indipendentemente dalla circostanza se il richiedente alleghi o meno di provenire dalla parte del territorio non sicura), allo stesso modo non sembra consentito designare un paese sicuro se tale non lo è per alcune categorie (indipendentemente dalla circostanza se il richiedente alleghi o meno di appartenere a una di tali categorie)", conclude il giudice.
Quanto al Senegal, paese di provenienza di uno dei migranti su cui si è sospeso il giudizio, il magistrato spiega che "senza alcun dubbio in Senegal continuano a persistere ancor oggi le forti criticità segnalate, relative a vittime o potenziali vittime di mutazioni genitali femminili, vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione, membri della Comunità Lgbt e albini".
Leggi l'articolo completo su ANSA.it