Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novità che entreranno in vigore dal 13 agosto sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
In caso di parto plurimo la durata del congedo, che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi. Può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Alle lavoratrici autonome inoltre è riconosciuta un'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.
Il congedo parentale indennizzato al 30% per i lavoratori dipendenti è pari a tre mesi per la madre e tre mesi per il padre (non trasferibili all'altro genitore) ai quali si aggiungono tre mesi che si possono fruire alternativamente per un totale di nove mesi fino a 12 anni di vita del figlio. Nel caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale fino a 2,5 volte l'assegno minimo (pari per il 2022 a 524 euro) si avrà diritto all'indennità del 30% anche per gli altri mesi di congedo chiedibili (nel complesso si ha diritto fino a sei mesi per la madre e fino a sette per il padre nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi per un massimo per la coppia di 11 mesi).
Inps: dal 13 al via nuove norme congedo,10 giorni per i papà
Aumenta da 6 a 9 mesi periodo indennizzabile al 30%