Sanzioni mini fino ancora per qualche ora, poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 25% sugli extraprofitti scatta una maxi multa: dal primo settembre c'è una maggiorazione del 60% di quanto dovuto. La scadenza per il versamento ritardato è prevista dal decreto Aiuti Bis.
La norma non è l'unica stretta prevista dal decreto. E' stabilito nell'articolo che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate mettano a punto un piano di intervento coordinato per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento di questo contributo straordinario e per controllare che siano stati effettuati i relativi versamenti. Questa campagna di controllo va effettuata in base all'analisi di rischio che tiene conto delle diverse banche dati.
Il governo prevedeva poco meno di 4 miliardi per l'acconto scaduto a giugno, che ora è possibile versare fino a tutto agosto con una mini sanzione. Finora in cassa è arrivato circa un miliardo. Le grandi imprese, come Eni, Enel, A2a, Edison hanno pagato. Anche Acea ha versato il dovuto pur facendo un ricorso per incostituzionalità della norma. Mancherebbero all'appello, invece, le società più piccole.
LE SCADENZE. Il pagamento di questo nuovo tributo è previsto in due tranche e le scadenze originarie non sono cambiate. Bisognava versare il primo acconto entro il 30 giugno e il saldo entro il 30 novembre. Ma, come è noto, rispetto ai 5 miliardi di incasso ipotizzati per la prima scadenza ne è stato incassato solo uno. Quindi il governo ha introdotto due deadline, superate le quali scattano le sanzioni pesanti al 60%.
La prima è quella del 31 agosto per l'acconto, la seconda è fissata al 15 dicembre per il saldo. Superate queste due scadenze, inoltre, non si potrà usufruire del meccanismo 'premiale' di chi versa in ritardo con il ravvedimento.
CHI DEVE PAGARLA. Alla cassa per questo nuovo balzello è chiamato tutto il mondo imprenditoriale che gira intorno al settore energetico. Si calcola che un migliaio di imprese debbano versare la tassa sugli extraprofitti: le società che vendono e producono energia elettrica; quelle che producono ed estraggono gas naturale; i rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; chi produce, distribuisce e commercia prodotti petroliferi; gli importatori (per la successiva rivendita) a titolo definitivo di energia elettrica gas naturale o metano e prodotti petroliferi.
COME FUNZIONA IL PRELIEVO. Il prelievo della tassa sull'extra gettito si applica sull'incremento degli incassi, in pratica alla differenza del saldo tra le operazioni attive e passive delle società energetiche in due periodi specifici. Il saldo dei sette mesi tra il primo ottobre 2021 e il 30 aprile 2022 va infatti parametrato al periodo che va dal primo ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Sulla differenza tra i due periodi si applica l'aliquota del contributo straordinario.
L'ALIQUOTA. Inizialmente prevista al 10% è stata poi aumentata al 25%. Alcune forze politiche chiedono un ulteriore incremento e una estensione ad altri settori per finanziare aiuti contro il caro energia.