E' possibile attivare la Cig anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l'umidità dell'aria aumenta il valore del caldo percepito. Bisognerà infatti tener conto della tipologia di attività svolta e delle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
E' l'indicazione contenuta in un nuovo 'messaggio' dell'Inps diffuso "in considerazione dell'eccezionale ondata di calore e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono
determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale".
Una postilla riguarda anche chi lavora al chiuso, nel caso di imprevedibili malfunzionamenti dei sistemi di raffreddamento. L'Inps ricorda che l'integrazione salariale per 'eventi meteo' è invocabile quando le temperature risultino superiori a 35 gradi. Ma ci sono delle deroghe. "Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi - aggiunge il messaggio dell'istituto - possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità". Quindi "la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata". A questo si aggiunge il fatto che "costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta". E viene scritto chiaramente: "anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori". I dati possono per questo essere presi dai relativi "indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile". C'è una indicazione anche per chi lavora in ufficio e per i lavoratori agricoli. "Si precisa - scrive l'Inps - che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni". Infine viene ribadito che "il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori".