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Unioni civili: cos'è la stepchild adoption, punto dolente del ddl

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Foto d'archivio

Redazione Ansa

Stepchild adoption: è in queste due parole che si nasconde il nodo chiave del ddl unioni civili. Un testo, quello Cirinna'-bis, che sul punto dell' 'adozione del figliastro' (questa la traduzione in italiano del termine) prevede, al pari del ddl Cirinna' 1, l'adozione da parte del genitore non biologico, del figlio, naturale o adottivo, del partner. La stepchild adoption è contenuta nell'articolo 5 del ddl approdato la settimana scorsa in Aula al Senato e nel quale si modifica la lettera 'b' del comma 1 dell'art.44 della legge 184 del 1983, secondo cui i minori, in deroga alle disposizioni generali, "possono essere adottati, dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge". Ed è qui che interviene il ddl Cirinna' prevedendo che questo 'caso particolare' di adozione (nel quale non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante) si applichi anche alle "unioni civili tra persone dello stesso sesso". Il presupposto, quindi, non deve essere necessariamente lo stato dell'abbandono del minore, come previsto per l'adozione in generale laddove tale adozione, per le coppie eterosessuali, oggi è consentita per le persone coniugate e non separate (e senza il presupposto di un legame matrimoniale che duri per un certo periodo) e, per estensione interpretativa, ai conviventi 'more uxorio', cioè a coloro che, pur non essendo sposati, vivono come marito moglie. La stepchild adoption è innanzitutto riconosciuta nei Paesi che permettono alle coppie gay l'adozione 'tout court': dalla Spagna alla gran parte degli Usa, dall'Argentina a Svezia, Francia, Norvegia. Il solo istituto della stepchild adoption è invece previsto in Paesi come Germania, Colombia o Croazia. In Italia, un'introduzione di fatto della stepchild adoption data 2014, quando il Tribunale dei Minori di Roma ha ritenuto che nessuna legge esprima il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l'adozione del figlio del partner, considerando che l'obiettivo primario è "il bene superiore del minore" e acconsentendo, così all'adozione, da parte di una donna del figlio naturale avuto tramite procreazione assistita dalla sua partner.

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