Politica

Vatileaks 2, codice vaticano prevede reclusione fino a 8 anni

Materia regolata dall'articolo 116 bis

Una veduta della cupola di San Pietro

Redazione Ansa

La divulgazione di notizie e documenti riservati in Vaticano è un reato previsto dall'art. 116 bis del codice penale in vigore in Vaticano, così come introdotto dall'art. 10 della legge vaticana IX del 13 luglio 2013. L'articolo 10 ha appunto aggiunto al libro II "Dei delitti in ispecie" l'articolo 116 bis che recita: "Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro mille ad euro cinquemila.

Se la condotta ha avuto ad oggetto notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto di cui al comma precedente è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni". 

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