Abusa del diritto al congedo parentale chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino e questo giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti.
Per legge il lavoratore-genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, percependo solo fino al terzo un'indennità pari al 30% dello stipendio. Ma il permesso, spiega la Cassazione, è legato "all'interesse del tutelato", il bambino, appunto. Per questo la condotta del lavoratore poi licenziato sottolineano i giudici è "contraria alla buona fede" e lesiva della buona fede del datore di lavoro, "privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente", oltre che dell'ente previdenziale che eroga la prestazione assistenziale.
Il principio, osservano i giudici (sentenza n. 509), vale tanto per chi nei giorni di congedo si dedica ad un altro lavoro, anche se questo incide "sull'organizzazione economica e sociale della famiglia", quanto per il genitore che "trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività", come nel caso di questo papà abruzzese. Perché "Ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio, quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore".