A un soffio dalla scadenza (del 29 febbraio) diventa legge il decreto sulle intercettazioni. Il via libera arriva alla Camera con 246 sì e 169 voti contrari. Sul provvedimento martedì scorso il governo aveva chiesto e incassato la fiducia (304 voti a favore, 226 contrari e un astenuto). Molto critica l'opposizione, pronta all'ostruzionismo. Poi, la 'tregua' raggiunta in cambio dell'approvazione rapida del decreto sul coronavirus, grazie al compromesso sui tempi suggerito dal presidente della Camera Roberto Fico.
La più ostile è Forza Italia che parla di un provvedimento liberticida. Nel mirino, soprattutto le norme sull'uso del trojan, il captatore informatico che viene inserito nei cellulari e negli altri dispositivi mobili. Tra le modifiche introdotte al testo varato dal Consiglio dei ministri a dicembre, c'è il rinvio di altri due mesi dell'entrata in vigore della riforma. Sarà operativa quindi dal primo maggio.
Ecco le principali novità.
- PM SELEZIONERA' INTERCETTAZIONI: ora sarà il magistrato, e non più la polizia giudiziaria, a valutare quali colloqui sono rilevanti per le indagini o meno. Toccherà a lui anche vigilare ché nei verbali non siano riportate espressioni che ledono la reputazione di singole persone o dati personali ("salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini"). Com'era prima della riforma del 2017, verbali e registrazioni saranno trasmessi immediatamente al pm, che li depositerà entro 5 giorni. I difensori potranno esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni.
- USO DEL TROJAN: sarà possibile usare il trojan non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio e puniti con la reclusione oltre 5 anni. E le intercettazioni potranno avvenire anche nei luoghi di dimora privata (come previsto già dalla Spazza-corrotti per i pubblici ufficiali), "previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo".
- USO IN ALTRI PROCEDIMENTI: i risultati delle intercettazioni possono essere usati in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, solo se sono "indispensabili" e "rilevanti" per l'accertamento dei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza e di quelli di particolare gravità indicati tassativamente dall'articolo 266 del codice di procedura penale.
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