Politica

Ddl Zan: nel 1989 storica sentenza sulla laicità dello Stato

Consulta, tra Stato-Chiesa ambiti separati ma non incomunicanti

Riunione straordinaria della Corte costituzionale

Redazione Ansa

 E' considerata la "madre di tutte le sentenze" in materia di laicità' dello Stato: è il 12 aprile 1989 quando la Corte Costituzionale (presidente Francesco Saja, redattore Francesco Paolo Casavola) deposita la sentenza n. 203 relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie.
    Diversamente dalla carta costituzionale di altri Stati, infatti, la Costituzione italiana non qualifica lo Stato come Stato laico, e in essa neppure compaiono i termini "laico" e "laicità". Citato dal premier Draghi a proposito del ddl Zan, il principio di laicità dello Stato - elevato a rango supremo, non suscettibile di revisione costituzionale - compare significativamente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale proprio con quella pronuncia, tuttora definita "storica" dai giuristi.
    Già superata con gli accordi del 1985 tra Repubblica Italiana e Santa Sede (revisione dei Patti Lateranensi del 1929) la scelta confessionale dello Statuto Albertino che stabiliva il principio "della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", in quella sentenza la Corte Costituzionale sottolinea che il principio supremo di laicità dello Stato "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale".
    Riguardo poi all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, la Corte - evidenziando sia il valore formativo del pluralismo religioso nella società civile, sia l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano - conclude affermando che lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso, tuttavia, proprio in aderenza al principio di laicità dello Stato, è facoltativo.
    Solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo; per quanti decidano di non avvalersene,l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione,infatti, di altro insegnamento obbligatorio violerebbe la liberta' di religione.
    Muovendo dalla sentenza 203/1989 e analizzando le successive pronunce del giudice delle leggi sulla stessa materia, i giuristi hanno concluso che in Italia il principio di laicità è espressione sintetica di un complesso di disposizioni che enunciano diritti individuali e garanzie per le istituzioni religiose: in primo luogo l'uguaglianza senza distinzione di religione, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo.
    Ma anche il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica nei rispettivi ambiti e l'eguale liberta' delle confessioni religiose. Non quindi - è stato sottolineato dai giuristi - una laicità che restringe l'ambito religioso in una sfera individuale della coscienza destinata a non proiettarsi oltre; né una laicità che - sul modello francese - implichi indifferenza dello Stato nei confronti delle religioni. Al contrario, una laicità fondata sulla garanzia di neutralità dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale, con piena legittimazione alla proiezione nella dinamica sociale.
    Nella linea definita dalla Corte Costituzionale il principio di laicità dello Stato, in definitiva, distingue Stato e Chiesa, politica e religione, ma non li rende antagonisti. Separa le rispettive aree di competenza, ma non rende incomunicanti i due ambiti: la sfera spirituale e religiosa resta distinta da quella temporale e civile, ma tra i due ambiti resta ineliminabile una osmosi di valori culturali e di aspirazioni ideali che attraversano sia la comunità civile, sia la comunità religiosa.

   

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